Art. 1.
(Istituzione della zona franca di Gioia Tauro).

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è istituita sul territorio italiano la zona franca di Gioia Tauro, di seguito denominata «zona franca».
      2. Ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità, l'attuazione e la gestione della zona franca è affidata ad una società mista a capitale pubblico-privato promossa dalla regione Calabria.
      3. Alla società di cui al comma 2 possono partecipare, nei limiti consentiti dalle normative vigenti in materia, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.